Cos'è:
I dipendenti a tempo indeterminato (art. 51 co, 3 del CCNL 16/11/2022), anche con qualifica dirigenziale (art. 7 CCNL 7/02/2002), e determinato (art. 7 CCNL 14/09/200) hanno la possibilità di fruire del congedo per gravi motivi familiari o personali.
Chi può richiederlo:
Tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Il dipendente interessato deve avanzare richiesta diretta al Responsabile con apposita certificazione medica che attesti lo stato morboso, il quale ha 10 giorni di tempo per accettare, differire o negare il congedo.
Il Responsabile deve motivare il diniego.
Nel caso di diniego il dipendente, a sua volta, ha ulteriori 20 giorni per chiedere al Responsabile il riesame.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Art. 51 co, 3 CCNL del 16/11/2022
Art. 7 CCNL del 14/09/2000
Art. 4 co, 2 Legge n. 53/2000
Artt. 2,3 e 4 D.M. 278/2000
Art. 7 CCNL 12/02/2002
Note:
Il D.M. n. 278/2000, art. 2, individua le specifiche patologie per le quali è possibile fruire del congedo per gravi motivi personali o familiari.