INFORMATIVA GREEN PASS UNIONE BASSA REGGIANA
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MODELLO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
USO MASCHERINA CHIRURGICA
L’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso rimane anche per chi ha ricevuto la seconda dose del vaccino. Indispensabile per tutti anche mantenere il distanziamento di almeno un metro.
Si ricorda che all’interno degli uffici è sempre obbligatorio indossare la mascherina chirurgica quando si è in presenza di altri colleghi/utenti.
1. Congedo Parentale
A partire dal 01 Gennaio 2021 non è più possibile fruire del Congedo Straordinario Covid 19 nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici/sportivi, ma è solo possibile fruire del congedo Straordinario ai sensi dell'art. 22 Bis comma 1 e 2 del DL 137/2020 convertito in legge 176/2020.
Il comma 1 riguarda la richiesta di congedo straordinario nel caso in cui il figlio è un alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado, per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’art.3, comma 4, lettera f) dei citati DPCM del 3/11/2020 e del 3/12/2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020;
Il comma 2 invece riguarda la richiesta di congedo straordinario nel caso in cui il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine e grado o è ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
Aggiornamento al 17/03/2021
Alla luce del nuovo decreto legge n. 30 del 13 Marzo 2021, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 13 marzo 2021 si comunica che:
1) il genitore lavoratore dipendente convivente con il figlio minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente
in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid del figlio, nonchè alla durata della quarantena disposta dall' ASL
territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
2) nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore,
può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid del figlio nonchè
alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art.4 c.1 Legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado
per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali è stata disposta la chiusura.
Tali periodi fruiti sono retribuiti con un' indennità pari al 5o% della retribuzione stessa;
3) i periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal primo gennaio ai sensi del Dlgs n. 151/2001 art. 32 e 33 (congedo parentale e prolungamento del congedo in caso di figlio con Handicap)
e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid 19 del figlio, di durata della quarantena
del figlio, possono essere convertiti a domanda del dipendente, nel congedo di cui al punto 2 con diritto all'indennità al 50% e non verranno nè indennizzati nè conteggiati nel calcolo del congedo parentale;
4) in caso di figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto al congedo non retribuito;
5) se un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo Covid o non svolge nessuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid
salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure citate;
6) tale decreto è in vigore dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
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Aggiornamento al 17/02/2021
Si comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo parentale SARS CoV-2, per i genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
2. Quarantena figlio convivente minore di 14 anni
Con decreto n.111 del 8 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.223 il giorno 8 Settembre 2020, è stato stabilito che un genitore lavoratore dipendente, nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, fruendo del congedo parentale retribuito al 50% per i periodi compresi dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Si precisa che nel caso in cui uno dei due genitori fruisca del congedo parentale al 50% o presti la propria attività lavorativa in modalità agile, l'altro genitore non può fruire contemporaneamente di nessuna delle due misure.
3. NUOVO SERVIZIO INPS: INCENTIVO ALLA PREVENZIONE SANITARIA PER LO SCREENING E LA DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIE ONCOLOGICHE.
Per garantire comunque a chi ha minore diponibilità economica tale opportunità, l’Inps ha istituito in via sperimentale il nuovo servizio di Screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche, destinato ai dipendenti iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati aderenti al medesimo fondo che hanno un’età compresa tra i 58 e i 65 anni. Le patologie individuate sono Tumori della pelle, Tumori dell’apparato genitale maschile, Tumori dell’apparato genitale femminile.