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Il DPR  7 settembre 2010, n.160 identifica due diverse tipologie di procedimento che possono essere inoltrate al SUAP:

1.  PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

2.  PROCEDIMENTO ORDINARIO

 

 

1 IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (DPR 160/2010, art. 5)

Nei casi in cui le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelle relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’ art. 1, comma 1, lettera g del DPR 160/2010, la segnalazione è presentata al SUAP. La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  produce infatti effetti immediati. In base al nuovo regime, la dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Il SUAP al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazione e agli uffici competenti. A seguito di tale rilascio il richiedente può avviare immediatamente l’intervento o l’attività. Il SUAP trasmette al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

L’eventuale silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza la necessità di ulteriori istanze o diffide.

Il soggetto interessato può avvalersi delle Agenzie per l’impresa di cui al DL 25 giugno 2008 n.112, art. 38, comma 3, lett. C). Tali Agenzie per l’Impresa sono soggetti privati accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai quali può essere affidata l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa SCIA. L’Agenzia può rilasciare una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio.

 

2 IL PROCEDIMENTO ORDINARIO ( DPR 160/2010, art.5)

Fuori dai casi riguardanti la disciplina della SCIA, le istanze per l’esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi, e quelle relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione sono presentate al SUAP che, entro 30 giorni dal ricevimento, salvo i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerto o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241. La conferenza è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari abbiamo una durata superiore ai novanta giorni.

Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

 

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