Cos'è:
I dipendenti a tempo indeterminato (art. 19, co 6, CCNL 06/07/1995) anche con qualifica dirigenziale (Art. 18, co 6, CCNL 10/04/1996) e determinato (art. 7 co.10 lett. e CCNL 14/09/2000), hanno la possibilità di fruire del permesso retribuito per portatori di handicap a condizione che siano:
1. Lavoratori o lavoratrici in situazione di disabilità grave;
2. Coniuge;
3. Lavoratrici madri o in alternativa lavoratore padre, anche adottivi;
4. Parente o affine entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli), suocero/a, nuora, genero, cognati);
5. Parente o affine entro il terzo grado (bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle),pronipoti in linea retta, zii acquisiti, nipoti acquisiti)
E’ possibile fruire del permesso per parenti o affini entro il terzo grado solo nel caso in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave abbiamo compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, sia deceduti o mancanti (per mancante si intende non solo una situazione di assenza naturale o giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità).
Chi può richiederlo:
Tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato
Modalità di Attivazione:
A domanda
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Art. 19 co, 6 CCNL del 06/07/1995
Art. 18 co 6 CCNL 10/04/1996
Legge 423 del 27.10.1993
Legge 104 05/02/1992
D.M. 278 del 21/07/2000
D.Lgs. 151 del 26/03/2001
Legge 80 del 09.03.2006
Art. 7 co 10 lett. e CCNL 14/09/2000
Art. 19 e 20 legge 53 del 08/03/2000
Art. 24 legge 183 del 04/11/2010
Circolare n. 45 del 01/03/2011 Inps
Circolare n. 100 del 24/07/2012 Inps
Dlgs 119 del 18/07/2011
Circolare n. 32 del 06/03/2012 Inps
Circolare n. 13 del 6/12/2010 Funzione Pubblica
Circolare n. 1 del 03/02/2012 Funzione Pubblica