Cos'è:
Secondo l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18/07/2011 i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiora a trenta giorni.
Chi può richiederlo:
Tutti i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Compilando la domanda allegata alla scheda di procedimento accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Art. 7 D.L. n. 119 del 18/07/2011